Verifiche impianti di sollevamento

Ai sensi dell’art. 71, comma 4, del D.Lgs n.81/2008 il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza . In aggiunta a quanto sopra, il comma 8 dell’art. 71 dispone che il datore di lavoro deve provvedere, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, affinché:
– le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento
– siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

L’art. 71, comma 11, del D. L.gs n.81/2008 dispone che le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII del medesimo decreto (apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso) siano sottoporte a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

CONTATTACI PER AVERE PIÙ INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO


    Iscriviti alla nostra NEWSLETTER